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Autocertificazione |
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I certificati da oggi si effettuano anche
on-line, solo su Laterza.org |
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| Legge
N. 15 del 4 gennaio 1968 |
| Art.
1 Produzione e formazione, rilascio, conservazione di
atti e documenti |
| La produzione
agli organi della Pubblica amministrazione di atti e documenti
e la loro formazione, rilascio e conservazione da parte
di tali organi sono disciplinati dalla presente legge.
|
| Art.
2 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
|
| La data e
il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il
godimento dei diritti politici, la stato di celibe, coniugato
o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la
nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente,
o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi
militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla
pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato
e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata
con le modalità di cui all'articolo 20. |
| Art.
3 Dichiarazioni temporaneamente sostitutive
|
| I regolamenti
ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali
fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati
nell'articolo 2, è ammessa , in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato e autenticata con le modalità di cui
all'articolo 20. In tali casi la normale documentazione
sarà successivamente esibita dall'interessato a richiesta
dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento
a lui favorevole. I regolamenti di cui al primo comma
stabiliscono altresì i casi, le modalità ed eventualmente
il termine per la regolarizzazione o la rettifica della
documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione,
nonché, ove occorra, per la rettifica della dichiarazione
la cui irregolarità attenga ad elementi non essenziali.
|
| Art.
4 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
|
| L'atto di
notorietà concernete fatti, stati o qualità personali
che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito
da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi
al funzionario competente a ricevere la documentazione,
o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale,
o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede
alla autenticazione della sottoscrizione con l'osservanza
delle modalità di cui all'articolo 20. |
| Art.
5 Documentazione mediante semplice esibizione
|
| Salvo quanto
disposto negli articoli 2 e 3, la data ed il luogo di
nascita, la residenza, lo stato di celibe, coniugato o
vedovo ed ogni altro stato o qualità personale possono
essere comprovati mediante esibizione, all'ufficio competente,
di documenti, anche di identità personale, rilasciati
ai sensi delle norme vigenti dalla pubblica amministrazione
e contenenti l'attestazione dei dati richiesti.
|
| Art.
6 Trascrizione dei dati dai documenti esibiti
|
| Ai fini dell'articolo
5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario
competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive
i loro estremi ed i dati da essi risultanti su apposito
modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo
è sottoscritto dal funzionario o dall'interessato. Nel
caso in cui non sia prescritta la presentazione dell'interessato
all'ufficio competente, il modulo può essere compilato
con le predette formalità da un funzionario autorizzato
addetto ad altro ufficio dell'amministrazione, o da un
notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente
a cura dell'interessato. |
| Art.
7 Copie autentiche |
| Le copie
autentiche ottenute ai sensi dell'articolo 14 possono
essere validamente prodotte in luogo degli originali quando
siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore.
|
| Art.
8 Dichiarazioni e documenti relativi agli incapaci
|
| Se l'interessato
è soggetto alla patria potestà, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dalla presente
legge sono sottoscritti o esibiti rispettivamente dal
genitore esercente la patria potestà, dal tutore, o dall'interessato
stesso con l'assistenza del curatore. |
| Art.
9 Documenti spontaneamente esibiti |
| Fermo restando
quanto disposto nei precedenti articoli, sono valide a
tutti gli effetti gli atti e documenti esibiti spontaneamente
dagli interessati e riconosciuti regolari dalla amministrazione.
|
| Art.
10 Accertamenti d'ufficio |
| La buona
condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di
carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio,
presso gli uffici pubblici competenti, dalla amministrazione
che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni
non possono richiedere atti o certificati concernenti
fatti, stati e qualità personali che risultino attestati
in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano
tenute a certificare. |
| Art.
11 Certificazioni contestuali |
| Le certificazioni
da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a fatti,
stati e qualità personali concerneti la stessa persona
debbono essere contenute in un unico documento.
|
| Art.
12 Redazione di atti pubblici |
| Le leggi,
i decreti, gli atti ricevuti dai notai e tutti gli altri
atti pubblici sono redatti a stampa, o con scrittura a
mano o a macchina, i detti sistemi possono essere utilizzati
anche promiscuamente per la redazione di ogni singolo
atto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti i ministri per la grazia e giustizia e per il
tesoro, sono stabilite le caratteristiche tecniche dei
singoli sistemi di redazione. |
| Art.
13 Stesura degli atti pubblici |
| Il testo
degli atti pubblici non deve contenere lacune, aggiunte,
abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono
ammesse abbreviazioni di uso comune che non lascino dubbi
sul significato delle parole abbreviate. Per le variazioni
da apportare al testo in dipendenza di errori od omissioni,
si provvede con chiamate in calce e si cancella la precedente
stesura in modo che resti leggibile. |
| Art.
14 Autenticazione di copie |
| Le copie
autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono
essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'articolo
12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della
riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.
Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente
del Consiglio, sentiti i Ministri per la Grazia e Giustizia
e per il Tesoro. Le disposizioni di cui all'articolo 13
si osservano anche per la formazione di copie autentiche.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico
ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è
depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto
il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale
scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate
in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il
quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio,
il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome,
la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto
o documento consta di più fogli, il pubblico ufficiale
appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.
Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con il
timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie
rilasciate. |
| Art.
15 Legalizzazione di firme |
| La legalizzazione
di firme è la attestazione ufficiale della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonché della autenticità della firma
stessa. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il
nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza.
Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data
e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso e il timbro dell'ufficio. |
| Art.
16 Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate
o legalmente riconosciute |
| Le firme
dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute
sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi
ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede
la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
|
| Art.
17 Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
|
| Le firme
sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere
all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste
richieste, legalizzate dal ministro competente e, con
successiva legalizzazione, dal ministro degli affari esteri.
Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti
organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a
legalizzazione. Si osserva il secondo comma dell'articolo
18. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme
sugli atti e documenti formati nello stato e da valere
nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica,
o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate
dal Ministro degli affari esteri. Sono fatte salve le
esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
|
| Art.
18 Atti non soggetti a legalizzazione |
| Salvo quanto
previsto negli articoli 16 e 17, non sono soggette a legalizzazione
le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali
sopra atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare
la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome,
la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma
per esteso ed il timbro dell'ufficio. |
| Art.
19 Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato
civile |
| In materia
di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile
o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze
diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni
speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 200. |
| Art.
20 Autenticazione delle sottoscrizioni |
| La sottoscrizione
di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione
può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta,
dal funzionario competente a ricevere la documentazione,
o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro
funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve
essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che
la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità
di identificazione, la data e il luogo della autenticazione,
il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché
apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale
aggiunga la propria firma. |
| Art.
21 Tasse per le autenticazioni e le legalizzazioni di
firme |
| L'autenticazione
della sottoscrizione delle dichiarazioni fatte ai sensi
degli articoli 2, 3 e 4 è soggetta alla tassa di concessione
governativa di Lire 400 per ciascuna dichiarazione. La
legalizzazione delle firme prevista dall'articolo 16 e
quella delle firme apposte sugli atti da valere nel territorio
della Repubblica di San Marino sono soggette a tassa di
concessione governativa di Lire 200. Parimenti, è dovuta
la tassa di concessione governativa nella misura di lire
500 per la legalizzazione delle firme previste dall'articolo
17, commi primo, secondo e quarto, e per la certificazione
di conformità al testo straniero contemplata dal comma
terzo dello stesso articolo. Le tasse di cui ai commi
precedenti devono essere corrisposte a mezzo di marche
da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che provvede
all'autenticazione delle sottoscrizioni o alla legalizzazione
delle firme. |
| Art.
22 Modalità fiscali per l'autenticazione e la legalizzazione
di firme |
| Agli effetti
della legge del bollo l'autenticazione e la legalizzazione
possono far seguito all'atto, ma non possono farsi fuori
del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve
aggiungere altro foglio bollato dello stesso valore di
quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare
nei punti di congiunzione dei fogli bollati, il timbro,
ad inchiostro grasso, dell'ufficio. |
| Art.
23 Esenzioni fiscali |
| Non è dovuta
la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo
21 quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto
in cui è apposta la firma da autenticare o da legalizzare.
Eguale beneficio è concesso per gli atti di coloro che
provino il loro stato di povertà mediante esibizione di
certificato attestante che l'interessato è iscritto nell'elenco
dei poveri del comune. In questo caso il pubblico ufficiale
che procede alla autenticazione o alla legalizzazione
riporta sull'atto gli estremi del certificato di povertà.
|
| Art.
24 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
|
| La pubblica
amministrazione e i suoi dipendenti, salvi i casi di dolo
o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per
gli atti emanati ai sensi dei precedenti articoli, quando
l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o
di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti
a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.
|
| Art.
25 Riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti
|
| Le pubbliche
amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire,
a tutti gli effetti, ai documenti dei propri archivi,
alle scritture contabili, alla corrispondenza ed agli
altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta
la conservazione, la corrispondente riproduzione fotografica
anche se costituita da fotogramma negativo. Salvo quanto
previsto nel successivo comma, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per l'interno,
per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro,
previo parere della commissione di cui all'articolo 12
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, sono stabiliti i limiti di tale facoltà,
nonché i procedimenti tecnici e le modalità della fotoriproduzione
e della autenticazione. Per le pubbliche amministrazioni
le modalità della riproduzione sono di volta in volta
stabilite con decreto del Ministro per l'interno, sentito
il Ministro interessato, previo parere della commissione
di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. |
| Art.
26 Sanzioni penali |
| Le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei
casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. A
tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso
e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli
2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale. Inoltre,
ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici o dalla professione o arte. Il pubblico
ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono
esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione
o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenete dati non più rispondenti
a verità. Nella denominazione di atti usata nei precedenti
commi sono compresi gli atti e documenti originali e le
copie autentiche contemplati dalla presente legge.
|
| Art.
27 Rinvio |
| Salvo quanto
previsto negli articoli 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18 e 19
nulla è innovato alle norme del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, concernenti la presentazione dei documenti
necessari per la celebrazione del matrimonio, nonché alle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, relative alla presentazione dei documenti
nei concorsi per le carriere statali. Restano ferme le
disposizioni del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,
riguardanti il titolo originale di studi medi prescritto
per ottenere l'ammissione ai corsi universitari.
|
| Art.
28 Norme abrogate |
Sono abrogate
la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, la legge 14 aprile
1957, n. 251, il decreto del Presidente della Repubblica
2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228,
la legge 15 giugno 1959, n. 430, ed ogni altra norma incompatibile
con la presente legge.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
3 agosto 1962 sulla redazione a macchina di atti pubblici
e le successive modificazioni restano in vigore fino all'emanazione
dei decreti previsti negli articoli 12 e 14.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
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