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Autocertificazione |
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I certificati da oggi si effettuano anche
on-line, solo su Laterza.org |
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Legge
15 Maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo
|
| Art.
1 Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
|
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni
si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi
contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici
economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici
o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita'
personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari
sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri
di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le
misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione
dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
|
| Art.
2 Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica |
|
1. L'articolo 70
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 70.1. La dichiarazione di nascita e' resa
indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volonta' della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni,
presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto
o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale
o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita.
In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario
all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni
successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi
di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di
dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita
nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori
non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo
tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune di residenza della madre. In tali casi il comune
nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che
risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta
al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo
41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di
stato civile sono validi in tutto il territorio della
Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validita' nel caso
in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento,
che le informazioni contenute nel certificato stesso
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la
veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese
o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra
gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre
pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti
di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza
delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, e' inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalita'
di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata
in forma telematica anche al di fuori del territorio
del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente,
a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi
atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici,
possono essere apposte anche disgiuntamente, purche'
nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo
specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalita' per il
rilascio della carta di identita' su supporto magnetico.
La carta di identita' deve contenere i dati personali
ed il codice fiscale nonche', qualora l'interessato
non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno.
La stessa puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di
rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla
base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni
o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di
stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma
12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta
giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine
il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed
entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei
diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio
degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10,
comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter
del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e
altri atti amministrativi, quando i relativi proventi
sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
|
| Art.
3 Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
e di semplificazione delle domande di ammissione agli
impieghi |
|
1. I dati relativi
al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche
ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facolta' di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante
sia stato esibito il documento ai fini del presente
comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita'
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e'
ammessa, in luogo della documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi
la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato,
a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso
il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato
non produca la documentazione nel termine di quindici
giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione,
il provvedimento non e' emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito
dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma
1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto".
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono
che in luogo della produzione di certificati possa essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata
accettazione della stessa costituisce violazione dei
doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione
della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni
connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita'
dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi
all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione
ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione
di personale dotato anche di laurea diversa adeguando
le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale
non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
a personale dotato di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione
in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi,
non e' soggetta ad autenticazione.
|
| Art.
4 Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.
distintivo del sindaco |
|
1. Il comma 6 dell'articolo
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia
prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune,
da portarsi a tracolla della spalla destra".
|
| Art.
5 Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali, provinciali e regionali
|
|
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio,
entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo
39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) e'
sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu'
uno dei membri assegnati, non computando a tal fine
il sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) e' aggiunto
il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"2-bis. E', altresi', di competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i
piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte
le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani
di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo
15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto
dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito
negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva
di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi
dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale,
consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata
con arrotondamento all'unita' inferiore" devono
interpretarsi nel senso che tale arrotondamento e' da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale
complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto
comunque raggiungere o superare il 55 per cento del
totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi'
integrata.
|
| Art.
6 Disposizioni in materia di personale |
|
1. Il comma 1 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi
regolamenti, in conformita' con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri
di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione,
e secondo principi di professionalita' e responsabilita'.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, la potesta' regolamentare degli enti si esercita
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale
e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni
durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate
alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui
al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali
in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di
concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,
da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti
o, in base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte
dai responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti
e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo
in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
I contratti di cui al presente comma non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale, anche in considerazione della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennita' ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto
nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una
pubblica amministrazione e' risolto di diritto con effetto
dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai
sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla data in cui la vacanza si verifica,
la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data di disponibilita' del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione
in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente
previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilita' dichiarate incostituzionali
con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, con provvedimento motivato e con
le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati
nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza
delle direttive del sindaco o del presidente della provincia,
della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso
di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno
finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, o per responsabilita' particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi puo' inoltre prevedere la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori,
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell'ente, ovvero, purche' l'ente non abbia dichiarato
il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi,
i requisiti di accesso e le modalita' concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo
36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo'
prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione
del personale a tempo determinato per esigenze temporanee
o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti
a tempo determinato non possono, a pena di nullita',
essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive impartite
dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato
di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo
40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n.
77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e
della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico
non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
e' consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco o dal presidente
della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari
profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalita' acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera
o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa
professionale relativa a un atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione
di un fondo interno da ripartire tra il personale degli
uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano
redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento
e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni
singola opera o atto di pianificazione, sulla base di
un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e
8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000
abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto
indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni
organiche. La metodologia adottata e' approvata con
deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo
atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla
rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni
e mobilita' negli enti locali).
1. Le procedure di mobilita' del personale degli enti
locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati
in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della provincia
e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione
del personale di cui al comma 1, gli enti locali della
regione nella quale si trovino enti locali che hanno
deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti
vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco
nominativo del personale da trasferire mediante la procedura
di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione,
nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le
procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da
47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge gli enti locali
sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento
del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni,
e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura
dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili
per effetto del presente comma, il personale destinatario
dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo
trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi
vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante
concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai
quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti
alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonche' i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica
corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre
1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette
entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994";
le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti
di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento
penale, la temporanea vacanza puo' essere coperta con
una assunzione a tempo determinato, anche in deroga
alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione
non si applica per gli enti locali che versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, che abbiano personale in
mobilita'.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo
1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, sono aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione
per l'eventuale copertura dei posti che si venissero
a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo. La disposizione
di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal
4 dicembre 1996.
|
| Art.
7 Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
|
|
1. Alla legge 15
marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse
le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole:
"La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle
con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti
principi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati"
e' sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto il seguente
periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse
le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole:
"ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le
seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) e' sostituita
dalla seguente: "t) prevedere che i processi di
riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino
l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni
e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni
centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 e' ricollocata
come lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo
17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole:
"Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle
province autonome" sono sostituite dalle seguenti:
", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o
la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti:
"o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti
ad uno o piu' comuni. Possono altresi'" sono sostituite
dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati,
i quali possono altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o
i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono
aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n.
47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
|
| Art.
8 Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
|
|
1. All'articolo
50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole: "previo
parere delle province e dei comuni" sono sostituite
dalle seguenti: "previa intesa con le province
e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi
degli altri enti del comparto"; al medesimo comma
4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente:
"L'intesa dei comuni e delle province e' espressa
rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, e' sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti
il personale delle regioni, degli enti regionali e degli
enti locali, il Governo provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e' sostituito
dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per
gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale,
previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia
e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce
all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della
distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro
elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della
contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito
dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, puo' essere concessa
sino al 31 marzo 1998.
|
| Art.
9 Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e
contabilità degli enti locali |
|
1. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto
finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto
e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per
garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli
enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilita' delle previsioni
di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni
limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo,
quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza
di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo
giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione
e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo
di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni
dei provvedimenti degli enti locali e per contenere
il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo
procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilita' di comuni e province
sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme
del presente decreto, da considerarsi come principi
generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma
1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi
una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica
dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione
del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni, da parte di comuni e province
e' facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma
5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui
consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria
al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo
27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le
parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo
31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le
parole: "in sede di assestamento" sono sostituite
dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento
dei regolamenti di contabilita' di comuni e province
ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, e' fissato al 31
ottobre 1997.
|
| Art.
10 Disposizioni in materia di giudizio di conto
|
|
1. Dopo il comma
2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali,
salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti
alla trasmissione della documentazione occorrente per
il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli
44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole
da: "il quale lo deposita" fino alla fine
del comma.
|
| Art.
11 Soppressione della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431. Competenze del consiglio superiore dei lavori
pubblici |
|
1. Il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce
il parere della commissione di cui all'articolo 19,
secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione
predetta e' soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995
n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2
giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto
il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
parere si intende espresso in senso favorevole".
|
| Art.
12 Disposizioni in materia di alienazione degli immobili
di proprieta' pubblica |
|
1. Dopo il comma
2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici
territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale
pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti
a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno
1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia
residenziale si applicano le disposizioni degli articoli
38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche
in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908,
n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
e successive modificazioni, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale degli enti locali, fermi restando
i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare
concorrenti proposte di acquisto, da definire con_[8m
_[10m regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse
storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle
province si applicano le disposizioni di cui agli articoli
24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. I
beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno
1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778,
per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate
e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli
aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni,
totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni
di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno
1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse
richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate
prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti
pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi
nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute,
prima della deliberazione di alienazione, la notifica
e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta
legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province
non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni
di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi
in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di
interesse storico e artistico, sono rilasciate entro
il termine di novanta giorni dalla presentazione della
richiesta alla competente soprintendenza. Il termine
e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta,
se la competente soprintendenza richiede chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad
accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione
al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa
diffida a provvedere nel successivo termine di trenta
giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione
si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei
responsabili del ritardo e' promosso il procedimento
disciplinare mediante contestazione di addebiti, in
applicazione delle disposizioni vigenti.
|
| Art.
13 Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni
stabili |
|
1. L'articolo 17
del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218,
sono abrogati; sono altresi' abrogate le altre disposizioni
che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili
o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da
parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in
data anteriore a quella di entrata in vigore della presente
legge.
|
| Art.
14 Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante
cessione di beni culturali |
|
1. All'articolo
28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "L'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla
vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni
e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello
Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma
3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma
1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma
1, l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il
comma 5 e' abrogato.
|
| Art.
15 Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle
tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo
|
|
1. Alla Sezione
III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio
1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III e' sostituita
dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione
governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi e'
uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da
applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio
nazionale";
c) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: "Art.
25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi
e' uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle modalita' dei versamenti a favore della pubblica
amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni
locali e degli enti pubblici economici da parte dei
cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli
uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse,
ammende e servizi resi.
|
| Art.
16 Difensori civici delle regioni e delle province autonome
|
|
1. A tutela dei
cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni
e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo
secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna
regione e provincia autonoma, i difensori civici delle
regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione
del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione
di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza
pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta,
di proposta, di sollecitazione e di informazione che
i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei
confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
entro il 31 marzo una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
|
| Art.
17 Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo |
|
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente
o quella dissenziente sia una amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al presidente
della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo,
o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera
del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione
del procedimento sia espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione
di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso,
la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente
deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio
nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche
o programmi operativi di importo iniziale complessivo
superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di
piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati,
ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale
o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere
indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento
in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale
attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche
in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi
una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione
i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita'
locali complessivamente interessate dalla decisione
stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza
dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto
l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo,
e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo
2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia
dato esito positivo, la conferenza approva i progetti
entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio
di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata
dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo,
e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia
intervenuta la valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
le disposizioni di- pag. 3 - cui agli articoli 14, comma
4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo
3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale
puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale,
il provvedimento finale, adottato a conclusione del
relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta valutazione di
impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "consenso
unanime delle " sono sostituite dalle "consenso
unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal
comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
e successive modificazioni, agli accordi di programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei
piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo
2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle
sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis
e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche
alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti
degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito
a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi',
un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto
unita', di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando, determinato, su
proposta della Commissione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato
giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni
di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni
pubbliche di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza
sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo
o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"
e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"
e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione
che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente
dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche'
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e' istituito un Centro tecnico,
operante con autonomia amministrativa e funzionale,
sotto la direzione e il controllo dell'Autorita', per
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi del | | |