 |
 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
NEW |
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
» |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
NEW |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
NEW |
| |
|
 |
 |
| |
NEW |
| |
|
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
» |
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
 |
 |
| |
|
| |
|
|
 |
 |
| |
Autocertificazione |
| |
I certificati da oggi si effettuano anche
on-line, solo su Laterza.org |
|
 |
Legge
15 Maggio 1997, n. 127
Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo
|
| Art.
1 Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa
|
1.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o piu' regolamenti da adottarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni
si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza
del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi
contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni
richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti
amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici
economici o altre utilita' erogati da soggetti pubblici
o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualita'
personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari
sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri
di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le
misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione
dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
|
| Art.
2 Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica |
|
1. L'articolo 70
del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 70.1. La dichiarazione di nascita e' resa
indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore
speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra
persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale
volonta' della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione puo' essere resa, entro dieci giorni,
presso il comune nel cui territorio e' avvenuto il parto
o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale
o della casa di cura in cui e' avvenuta la nascita.
In tale ultimo caso e' trasmessa dal direttore sanitario
all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni
successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi
di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facolta' di
dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita
nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori
non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo
tra di loro, la dichiarazione di nascita e' resa nel
comune di residenza della madre. In tali casi il comune
nel quale e' resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che
risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta
al di fuori di un centro di nascita, e' necessario produrre
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo
41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di
stato civile sono validi in tutto il territorio della
Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
hanno validita' illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validita' di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonche' dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validita' nel caso
in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento,
che le informazioni contenute nel certificato stesso
non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
E' comunque fatta salva la facolta' di verificare la
veridicita' e la autenticita' delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese
o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra
gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre
pubbliche amministrazioni, nonche' i gestori o esercenti
di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza
delle persone. La trasmissione di dati puo' avvenire
anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, e' inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalita'
di cui al comma 1 puo' essere trasmessa e rilasciata
in forma telematica anche al di fuori del territorio
del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di
documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente,
a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi
atti, e richieste a piu' soggetti dai pubblici uffici,
possono essere apposte anche disgiuntamente, purche'
nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non e' necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo
specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalita' per il
rilascio della carta di identita' su supporto magnetico.
La carta di identita' deve contenere i dati personali
ed il codice fiscale nonche', qualora l'interessato
non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno.
La stessa puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza.
11. E' abrogata la lettera f) dell'articolo 3
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di
rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile
di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla
base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali
che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni
o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti
richiesti al cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di
stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma
12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta
giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine
il decreto e' emanato anche in mancanza del parere ed
entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni
vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei
diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio
degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10,
comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
nonche' del diritto fisso previsto dal comma 12-ter
del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi
previsti per il rilascio di certificati, documenti e
altri atti amministrativi, quando i relativi proventi
sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente
a vantaggio dell'ente locale.
|
| Art.
3 Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
e di semplificazione delle domande di ammissione agli
impieghi |
|
1. I dati relativi
al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento
in corso di validita', hanno lo stesso valore probatorio
dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione
di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito.
E', comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche
ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la
facolta' di verificare, nel corso del procedimento,
la veridicita' dei dati contenuti nel documento di identita'.
Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento
abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante
sia stato esibito il documento ai fini del presente
comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo
489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e' sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualita'
personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, e'
ammessa, in luogo della documentazione, una dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi
la documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato,
a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso
il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato
non produca la documentazione nel termine di quindici
giorni, o nel piu' ampio termine concesso dall'amministrazione,
il provvedimento non e' emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, e' sostituito
dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma
1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente
all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto".
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono
che in luogo della produzione di certificati possa essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata
accettazione della stessa costituisce violazione dei
doveri di ufficio.
5. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione
della sottoscrizione delle domande per la partecipazione
a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni
a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni
connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita'
dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi
all'eta' e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti
previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione
ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo:
"I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione
di personale dotato anche di laurea diversa adeguando
le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale
non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso
a personale dotato di laurea in scienze economiche o
statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' e' resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione e' autenticata, con l'osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 20, dal funzionario
incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' ogni altra disposizione
in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente
addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione
pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi,
non e' soggetta ad autenticazione.
|
| Art.
4 Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.
distintivo del sindaco |
|
1. Il comma 6 dell'articolo
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia
prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento,
il giuramento di osservare lealmente la Costituzione
italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune,
da portarsi a tracolla della spalla destra".
|
| Art.
5 Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza
dei consigli comunali, provinciali e regionali
|
|
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale
di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio,
entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla
surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni,
seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo
39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) e'
sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della meta' piu'
uno dei membri assegnati, non computando a tal fine
il sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) e' aggiunto
il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita'
di surroga alla meta' dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' aggiunto in fine, il seguente comma:
"2-bis. E', altresi', di competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti
dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i
piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte
le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani
di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo
15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto
dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43,
le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito
negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva
di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi
dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale,
consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei
seggi del consiglio nella composizione cosi' integrata
con arrotondamento all'unita' inferiore" devono
interpretarsi nel senso che tale arrotondamento e' da
riferirsi ai decimali da rapportarsi alla percentuale
complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto
comunque raggiungere o superare il 55 per cento del
totale dei seggi del consiglio nella composizione cosi'
integrata.
|
| Art.
6 Disposizioni in materia di personale |
|
1. Il comma 1 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi
regolamenti, in conformita' con lo statuto, l'ordinamento
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri
di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione,
e secondo principi di professionalita' e responsabilita'.
Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, la potesta' regolamentare degli enti si esercita
tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale
e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni
durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate
alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni
e integrazioni, si applica anche ai regolamenti di cui
al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e' sostituito
dal seguente:
"Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione
degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali
in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di
concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione
di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto
di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti,
da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni
e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti
o, in base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte
dai responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza,
stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui
possono essere stipulati, al di fuori della dotazione
organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti
e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti
sono stipulati in misura complessivamente non superiore
al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unita'. Negli altri enti locali, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo
in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva,
fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente, o ad una unita' negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
I contratti di cui al presente comma non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento
economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale
degli enti locali, puo' essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale
e culturale, anche in considerazione della temporaneita'
del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento
economico e l'eventuale indennita' ad personam sono
definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto
nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o
venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una
pubblica amministrazione e' risolto di diritto con effetto
dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai
sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in
organico o dalla data in cui la vacanza si verifica,
la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne
faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla
cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato
o alla data di disponibilita' del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione
in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente
previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici
dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilita' dichiarate incostituzionali
con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17
ottobre 1991.
La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, con provvedimento motivato e con
le modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati
nel programma amministrativo del sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza
delle direttive del sindaco o del presidente della provincia,
della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso
di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno
finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, o per responsabilita' particolarmente
grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi puo' prescindere dalla precedente assegnazione
di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi puo' inoltre prevedere la costituzione di
uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori,
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell'ente, ovvero, purche' l'ente non abbia dichiarato
il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni
organiche, le modalita' di assunzione agli impieghi,
i requisiti di accesso e le modalita' concorsuali, nel
rispetto dei principi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo
36. 3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine
di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi
e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo'
prevedere particolari modalita' di selezione per l'assunzione
del personale a tempo determinato per esigenze temporanee
o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti
a tempo determinato non possono, a pena di nullita',
essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e' inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale).
1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con contratto a tempo determinato, e secondo
criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare
gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di governo dell'ente, secondo le direttive impartite
dal sindaco o dal presidente della provincia, e che
sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare
al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato
di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo
40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n.
77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e
della provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico
non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
e' consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione
coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni
possono essere conferite dal sindaco o dal presidente
della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi
che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile
del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione
del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari
profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalita' acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e' sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera
o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa
professionale relativa a un atto di pianificazione generale,
particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione
di un fondo interno da ripartire tra il personale degli
uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi abbiano
redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento
e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito per ogni
singola opera o atto di pianificazione, sulla base di
un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice o
titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e
8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000
abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro.
Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000
abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la
rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto
indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni
organiche. La metodologia adottata e' approvata con
deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo
atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla
rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 marzo 1993, n. 68, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni
e mobilita' negli enti locali).
1. Le procedure di mobilita' del personale degli enti
locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati
in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono
espletate prioritariamente nell'ambito della provincia
e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione
del personale di cui al comma 1, gli enti locali della
regione nella quale si trovino enti locali che hanno
deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti
vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento
della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco
nominativo del personale da trasferire mediante la procedura
di mobilita' d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione,
nel predetto termine, l'ente locale puo' avviare le
procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da
47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si
applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge gli enti locali
sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento
del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni,
e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura
dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento.
Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili
per effetto del presente comma, il personale destinatario
dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua
a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica
attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo
trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi
vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante
concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai
quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti
alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
medesima qualifica, nonche' i dipendenti di cui al presente
comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica
corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre
1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette
entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite dalle
seguenti: "indette entro il 31 dicembre 1994";
le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti
di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento
penale, la temporanea vacanza puo' essere coperta con
una assunzione a tempo determinato, anche in deroga
alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione
non si applica per gli enti locali che versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e successive modificazioni, che abbiano personale in
mobilita'.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo
1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, sono aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione
per l'eventuale copertura dei posti che si venissero
a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo. La disposizione
di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal
4 dicembre 1996.
|
| Art.
7 Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59
|
|
1. Alla legge 15
marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse
le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole:
"La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle
con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti
principi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati"
e' sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto il seguente
periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali
per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse
le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole:
"ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le
seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) e' sostituita
dalla seguente: "t) prevedere che i processi di
riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino
l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le attribuzioni
e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni
centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 e' ricollocata
come lettera f, al termine del comma 1 dell'articolo
17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole:
"Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle
province autonome" sono sostituite dalle seguenti:
", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o
la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti:
"o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti
ad uno o piu' comuni. Possono altresi'" sono sostituite
dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni interessati,
i quali possono altresi'";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o
i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono
aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n.
47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
|
| Art.
8 Disposizioni in materia di contrattazione collettiva
|
|
1. All'articolo
50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo del comma 4 le parole: "previo
parere delle province e dei comuni" sono sostituite
dalle seguenti: "previa intesa con le province
e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi
degli altri enti del comparto"; al medesimo comma
4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente:
"L'intesa dei comuni e delle province e' espressa
rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo
51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, e' sostituito dal seguente:
"Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti
il personale delle regioni, degli enti regionali e degli
enti locali, il Governo provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa
dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, e' sostituito
dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per
gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale,
previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia
e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce
all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della
distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro
elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della
contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito
dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, puo' essere concessa
sino al 31 marzo 1998.
|
| Art.
9 Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e
contabilità degli enti locali |
|
1. Entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo e' delegato ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto
finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto
e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per
garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli
enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie,
strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilita' delle previsioni
di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni
limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo,
quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza
di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo
giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione
e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo
di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni
dei provvedimenti degli enti locali e per contenere
il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, nonche' della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo
procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere
a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti).
1. I regolamenti di contabilita' di comuni e province
sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme
del presente decreto, da considerarsi come principi
generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma
1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi
una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica
dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione
del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e successive modificazioni, da parte di comuni e province
e' facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma
5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui
consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria
al concessionario del servizio di riscossione, e, all'articolo
27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le
parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo
31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le
parole: "in sede di assestamento" sono sostituite
dalle parole: "una tantum"
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento
dei regolamenti di contabilita' di comuni e province
ai principi del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, e' fissato al 31
ottobre 1997.
|
| Art.
10 Disposizioni in materia di giudizio di conto
|
|
1. Dopo il comma
2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali,
salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti
alla trasmissione della documentazione occorrente per
il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli
44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole
da: "il quale lo deposita" fino alla fine
del comma.
|
| Art.
11 Soppressione della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n.
124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431. Competenze del consiglio superiore dei lavori
pubblici |
|
1. Il parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce
il parere della commissione di cui all'articolo 19,
secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione
predetta e' soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995
n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 2
giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, e' aggiunto
il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
parere si intende espresso in senso favorevole".
|
| Art.
12 Disposizioni in materia di alienazione degli immobili
di proprieta' pubblica |
|
1. Dopo il comma
2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560,
e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici
territoriali che non abbiano finalita' di edilizia residenziale
pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli sottoposti
a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1 giugno
1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia
residenziale si applicano le disposizioni degli articoli
38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle
alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche
in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908,
n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454,
e successive modificazioni, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale degli enti locali, fermi restando
i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate forme di pubblicita' per acquisire e valutare
concorrenti proposte di acquisto, da definire con_[8m
_[10m regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse
storico e artistico dello Stato, dei comuni e delle
province si applicano le disposizioni di cui agli articoli
24 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089. I
beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno
1909, n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778,
per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate
e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli
aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ricompresi
a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni,
totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni
di cui al capo III, sezione II, della legge 1 giugno
1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse
richiamate non si applicano alle alienazioni deliberate
prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti
pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi
nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute,
prima della deliberazione di alienazione, la notifica
e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta
legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province
non possono procedere alle alienazioni secondo le disposizioni
di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, relative ad interventi
in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di
interesse storico e artistico, sono rilasciate entro
il termine di novanta giorni dalla presentazione della
richiesta alla competente soprintendenza. Il termine
e' sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta,
se la competente soprintendenza richiede chiarimenti
o elementi integrativi di giudizio ovvero procede ad
accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione
al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa
diffida a provvedere nel successivo termine di trenta
giorni, le richieste di approvazione e di autorizzazione
si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei
responsabili del ritardo e' promosso il procedimento
disciplinare mediante contestazione di addebiti, in
applicazione delle disposizioni vigenti.
|
| Art.
13 Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni
ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni
stabili |
|
1. L'articolo 17
del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218,
sono abrogati; sono altresi' abrogate le altre disposizioni
che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili
o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da
parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in
data anteriore a quella di entrata in vigore della presente
legge.
|
| Art.
14 Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante
cessione di beni culturali |
|
1. All'articolo
28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "L'Amministrazione
per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla
vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni
e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello
Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma e' abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.
346, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma
3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma
1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma
1, l'interesse dello Stato ad acquisirli"; b) il
comma 5 e' abrogato.
|
| Art.
15 Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle
tasse di concessione governativa e dell'imposta di bollo
|
|
1. Alla Sezione
III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio
1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III e' sostituita
dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione
governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi e'
uguale a quella stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da
applicarsi sono uguali a quelle stabilite nel territorio
nazionale";
c) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: "Art.
25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi
e' uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle modalita' dei versamenti a favore della pubblica
amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni
locali e degli enti pubblici economici da parte dei
cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli
uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse,
ammende e servizi resi.
|
| Art.
16 Difensori civici delle regioni e delle province autonome
|
|
1. A tutela dei
cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni
e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo
secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna
regione e provincia autonoma, i difensori civici delle
regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione
del difensore civico nazionale, anche nei confronti
delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione
di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza
pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta,
di proposta, di sollecitazione e di informazione che
i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei
confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
entro il 31 marzo una relazione sull'attivita' svolta
nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
|
| Art.
17 Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti
di decisione e di controllo |
|
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotto dall'articolo 2 dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione
indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente
o quella dissenziente sia una amministrazione statale;
negli altri casi la comunicazione e' data al presidente
della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo,
o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera
del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro
trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la
determinazione e' esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione
del procedimento sia espresso da una amministrazione
preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,del
patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute
dei cittadini, l'amministrazione procedente puo' richiedere,
purche' non vi sia stata una precedente valutazione
di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione
del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e' aggiunto il seguente:
"Art. 4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso,
la conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che cronologicamente
deve precedere gli altri connessi. L'indizione della
conferenza puo' essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi e' obbligatorio
nei casi in cui l'attivita' di programmazione, progettazione,
localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche
o programmi operativi di importo iniziale complessivo
superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di
piu' amministrazioni o enti, anche attraverso intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati,
ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale
o che interessino piu' regioni. La conferenza puo' essere
indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento
in base alla disciplina vigente e puo' essere richiesta
da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale
attivita'.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la
decisione si considera adottata se, acquisita anche
in sede diversa ed anteriore alla conferenza di servizi
una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione
i rappresentanti di comuni o comunita' montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale,
costituiscono la maggioranza di quelli delle collettivita'
locali complessivamente interessate dalla decisione
stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza
dei comuni o delle comunita' montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto
l990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo,
e' inserito il seguente:
"Art. 14-ter.
- 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, puo' essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo
2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia
dato esito positivo, la conferenza approva i progetti
entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 e' indetta, per le
opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio
di piu' regioni per il quale l'intesa viene accertata
dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo,
e' inserito il seguente:
"Art. 14-quater.
1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia
intervenuta la valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
le disposizioni di- pag. 3 - cui agli articoli 14, comma
4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo
3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del Ministro competente,
del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale
puo' essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri,
anche ad opere non appartenenti alle categorie individuate
ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986,
n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale,
il provvedimento finale, adottato a conclusione del
relativo procedimento, e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta valutazione di
impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un
quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini
per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da
parte dei soggetti interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita'
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione
cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "consenso
unanime delle " sono sostituite dalle "consenso
unanime del presidente della regione, del presidente
della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal
comma 8 del presente articolo, si applicano, in quanto
compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio l995,
n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
e successive modificazioni, agli accordi di programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei
piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo
2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonche' alle
sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis
e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
introdotte dal presente articolo, si applicano anche
alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, e' sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti
degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito
a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto
della gestione finanziaria e' soggetto al controllo
della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla contabilita' generale dello Stato, sono approvate
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12
giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti
i seguenti:
"Alle dipendenze della Commissione e' posto, altresi',
un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto
unita', di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando, determinato, su
proposta della Commissione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato
giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni
di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni
pubbliche di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza
sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo
o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"
e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti"
e' sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole: "ed il consiglio di amministrazione"
sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando,
puo' essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza,
l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione
che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente poste italiane, il personale dipendente
dell'Ente stesso puo' essere comandato presso le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche'
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attivita' lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione e' istituito un Centro tecnico,
operante con autonomia amministrativa e funzionale,
sotto la direzione e il controllo dell'Autorita', per
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria
della pubblica amministrazione.
Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione
ed il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si
avvale di personale assunto con contratto di diritto
privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore
a cinquanta unita'.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono
svolti dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorita'
inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi
i procedimenti di gara ancora in corso. Gli oneri di
funzionamento del Centro gravano sulle disponibilita'
gia' destinate al finanziamento del progetto intersettoriale
"Rete unitaria della pubblica amministrazione"
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400,
da assegnare con le modalita' ivi indicate nella misura
ritenuta congrua dall'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione in relazione alla progressiva
assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo
81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonche' dagli articoli
19 e seguenti del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n.
718, in materia di redazione e aggiornamento degli inventari,
il valore dei beni e delle apparecchiature di natura
informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi
informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine
massimo di cinque anni dall'acquisto.
Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende
azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili
di utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma
20, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione
a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile,
a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo
il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827.
In caso di esito negativo del procedimento di alienazione,
i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in
proprieta', a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche
o ad associazioni o altri soggetti non aventi fini di
lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti,
nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela
ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale
di livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla
legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri
sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei
consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici
di assistenza e previdenza, il primo periodo e' sostituito
dai seguenti:
"Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce
i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti
il proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella
di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo
di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, per acquisire i dati e gli
elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi
e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
emana le direttive di carattere generale relative all'attivita'
dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo
e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e
i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento,
entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio
di amministrazione; in caso di non concordanza tra i
due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente
dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e
vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge
7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri
ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti
del termine entro il quale il parere sara' reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione
del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale
e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato e' richlesto
in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo
e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione
di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi
e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.
26. E' abrogata ogni diversa disposizione di
legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in
via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto1988,
n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti
per legge, il parere del Consiglio di Stato e' reso
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento
della richiesta; decorso il termine, l'amministrazione
puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa
essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine puo' essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere reso definitivamente entro venti
giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da
parte delle amministrazioni interessate.
28. E' istituita una sezione consultiva del Consiglio
di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi
per i quali il parere del Consiglio di Stato e' prescritto
per legge o e' comunque richiesto dall'amministrazione.
La sezione esamina altresi', se richiesto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi
dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato e' sempre reso in adunanza
generale per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti
devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio
di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.
1092, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una
legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli
risultino di particolare complessita' in ragione dell'elevato
numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri
ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate
in modo caratteristico, che indichino in modo sommario
il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale
testo viene pubblicato in una data indicata contestualmente
alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo
e, comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione
stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge
presentati al Parlamento recano in allegato i testi
integrali delle norme espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma
5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40,
come modificati dal decreto legislativo 10 novembre
1993, n. 479, nonche' gli articoli 45, 46 e 48 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. I1 controllo di legittimita' sugli atti amministrativi
della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si
esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli
attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonche' sugli atti
costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimita' sugli
atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli
statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del
consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa
e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le
disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresi' soggette al controllo preventivo
di legittimita' le deliberazioni che le giunte intendono
di propria iniziativa sottoporre al comitato regionale
di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati
regionali di controllo servizi di consulenza ai quali
gli enti locali possono rivolgersi al fine di ottenere
preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione
di atti o provvedimenti di particolare complessita'
o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita' deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa le modalita'
organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le
deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in
elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite
dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il
comitato regionale di controllo non possono riesaminare
il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione
negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio
sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita'
denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali
o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri
nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione
all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative
variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo
e' esercitato, dalla data di rispettiva istituzione,
dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore
civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima,
ne da' comunicazione all'ente, entro quindici giorni
dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati.
In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la
delibera, essa acquista efficacia se viene confermata
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio.
Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo
e' esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato
regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo
di legittimita' diventa esecutiva se nel termine di
trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che deve
comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto
giorno successivo all'adozione, il comitato regionale
di controllo non abbia adottato un provvedimento motivato
di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta
giorni all'ente interessato.
Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso
del termine se il comitato regionale di controllo da'
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
41. Il controllo di legittimita' comporta la
verifica della conformita' dell'atto alle norme vigenti
ed alle norme statutarie specificamente indicate nel
provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la
competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa
ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto
della gestione il controllo di legittimita' comprende
la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei
dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche'
con i documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci
giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 33,
puo' disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente
deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi
di giudizio in forma scritta.
In tal caso il termine per l'esercizio del controllo
viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della
trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi
o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato puo' indicare all'ente interessato
le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto
della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine
massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni
entro il termine di cui al comma 43, o di annullamento
della deliberazione di adozione del rendiconto della
gestione da parte del comitato di controllo, questo
provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la
redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati
a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano
di compiere atti obbligatori per legge, si provvede
a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato
regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale
a carattere nazionale, individuate dal decreto del Ministro
dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato
dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile
1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice
amministrativo gli atti di competenza delle regioni,
delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dopo le parole "di personale del
comparto sanita'", sono inserite le seguenti: "di
personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente
agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 e' sostituito' dal
seguente: "Il divieto non si applica alle regioni,
alle province autonome e agli enti locali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente:
"Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai
conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di
rami di essi da parte delle province e dei comuni in
sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in
aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli
25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, per la costituzione di societa' per azioni
ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante
atto unilaterale, da parte di enti locali, di societa'
per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni
ai sensi del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
e successive modificazioni.
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro
il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato, le disposizioni
di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo
si applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma
7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso
accorpamenti il numero e la localizzazione delle sezioni
elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in edifici
pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende
speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma
3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in
societa' per azioni, di cui possono restare azionisti
unici per un periodo comunque non superiore a due anni
dalla trasformazione.
Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato
dalla deliberazione di trasformazione in misura non
inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato
e comunque in misura non inferiore all'importo minimo
richiesto per la costituzione delle societa' medesime.
L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e'
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile
le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio
delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti
i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione
e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi
delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene
luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
delle societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei
valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla
costituzione delle societa', gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del
tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile.
Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli
amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi
di conferimento dopo avere controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati
motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino
a quando i valori di conferimento non sono stati determinati
in via definitiva le azioni dalle societa' sono inalienabili.
54. Le societa' di cui al comma 51 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme
di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle societa' di cui al
comma 51 possono essere alienate anche ai fini e con
le modalita' di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni
degli enti locali e delle aziende speciali alle societa'
di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali,
dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potra'
anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e
la destinazione a societa' di nuova costituzione di
un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi
da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo nonche'
agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice
civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite
o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu'
soggetti pubblici o privati".
59. Le citta' metropolitane e i comuni, anche
con la partecipazione della provincia e della regione,
possono costituire societa' per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.
A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle societa' per azioni
siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento,
alla trasformazione e alla commercializzazione delle
stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente
o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte
del comune.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione
sono individuate con delibera del consiglio comunale.
L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree
non interessate da opere pubbliche.
Le aree di proprieta' degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla societa'
a titolo di concessione.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa'
per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati
da una convenzione contenente, a pena di nullita', gli
obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e' abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1951,
n. 1084, e' abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il
seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi
ed aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi
natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal
comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico
del trasgressore".
63. Il consiglio comunale puo' determinare le
agevolazioni sino alla completa esenzione dal pagamento
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni
previste dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero
1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i comuni che
non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con
proprio regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni
comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10
novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e la Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, sono
disciplinati i casi e le modalita' con le quali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e
della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni,
alle province e alle regioni che ne facciano richiesta,
beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel demanio
civile e militare che da almeno dieci anni risultino
inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti
nel programma di dismissione di beni immobili di cui
all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, ne' di beni che siano stati conferiti nei fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis
della legge 24 gennaio 1994, n. 86, come sostituito
dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
66.I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono
essere alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario
titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente
da apposita Agenzia avente personalita' giuridica di
diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma
75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-
amministrativa nei confronti degli organi dell'ente
in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
Il sindaco o il presidente della provincia, ove si avvalgano
della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo
6, comma 10, della presente legge, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,
secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro
distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale.
Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni
dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando
ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo
51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il
presidente della provincia abbiano nominato il direttore
generale.
I1 segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta
e ne cura la verbalizzazione;
b) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e'
parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo
statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco
o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma
2-bis, della - pag. 13 - legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente
legge, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare
il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza
impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia
nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal
capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti
all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal
comma 71, la nomina avra' durata corrispondente a quella
del mandato del sindaco o del presidente della provincia
che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare
le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato,
fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.
La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e
non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del sindaco o del presidente della provincia, decorsi
i quali il segretario e' confermato.
71. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento
motivato del sindaco o del presidente della provincia,
previa deliberazione della giunta, per violazione dei
doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non
confermato, revocato o comunque privo di incarico e'
collocato in posizione di disponibilita' per la durata
massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilita'
rimane iscritto all'albo ed e' posto a disposizione
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo per
le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di
consulenza, nonche' per incarichi di cui al comma 78
presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri
a carico dell'ente presso cui presta servizio.
Per il periodo di disponibilita' al segretario compete
il trattamento economico in godimento in relazione agli
incarichi conferiti.
Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato
raggiungimento di risultati imputabile al segretario
oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei
doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione,
compete il trattamento economico tabellare spettante
per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a
titolo di indennita' per l'espletamento dei predetti
incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio
in qualita' di titolare in altra sede il segretario
viene collocato d'ufficio in mobilita' presso altre
pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della
posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina
un fondo finanziario di mobilita' a carico degli enti
locali e percentualmente determinato sul trattamento
economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto
alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo
contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. I1 rapporto di lavoro dei segretari comunali
e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, al quale si accede per concorso, e' articolato
in sezioni regionali.
76. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali avente
personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposta
alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione
dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento
e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59.
L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI,
da un presidente di provincia designato dall'UPI, da
tre segretari comunali e provinciali eletti tra gli
iscritti all'albo, e da due esperti designati dalla
Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e
un vicepresidente. Con la stessa composizione e con
le stesse modalita' sono costituiti i consigli di amministrazione
delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo
non puo' essere superiore al numero dei comuni e delle
province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato
di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio
di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza
di garantire una adeguata opportunita' di scelta da
parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta
ferma la facolta' dei comuni di stipulare convenzioni
per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo
e' subordinata al possesso dell'abilitazione concessa
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79.
Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale
a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,
scienze politiche, economia commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite
le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli
enti locali e salvo quanto previsto dalla presente legge,
sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento
e l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione
dell'albo e la sua articolazione in sezioni e in fasce
professionali, l'iscrizione all'albo degli iscritti
all'albo provvisorio, le modalita' di svolgimento dei
concorsi per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra
le fasce professionali, il procedimento disciplinare
e le modalita' di utilizzazione dei segretari non chiamati
a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le
modificazioni previste dal regolamento hanno effetto
decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento stesso. Il regolamento dovra' conformarsi
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia
nel limite massimo costituito dal personale del Servizio
segretari comunali e provinciali dell'amministrazione
civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia
mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilita',
ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del
comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione
all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita'
generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre
il rendiconto della gestione finanziaria al controllo
della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze
dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza,
ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti
alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni
pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed
interregionali per la formazione e la specializzazione
dei segretari comunali provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi,
previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento
da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attivita' formativa anche
in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione
e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello
della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del fondo
di mobilita' di cui al comma 73 a cui sono attribuiti
i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo
42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo
51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di
cui al comma 68 del presente articolo.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 78 il sindaco e il presidente della provincia
possono nominare il segretario scegliendolo tra gli
iscritti all'albo.
In sede di prima attuazione della presente legge e fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma
78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1972, n. 749, concernenti il divieto di trasferimento
per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione
dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresi'
stabilire una disciplina transitoria relativa a tutti
gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle
posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Le norme transitorie dovranno, altresi', prevedere disposizioni
che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento
di cui al comma 78, e' consentito ai segretari in servizio
di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione
speciale dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione
alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo statale
e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni,
con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento
qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre
1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione
e reclutamento l'ammissione all'albo nel grado iniziale
e' disposta in favore dei vincitori e degli idonei dei
concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari
che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno
quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia
di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con
propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-
Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane
ferma l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo
1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonche'
del segretario comunale o provinciale sotto il profilo
di legittimita'".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo
53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica
da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
nonche' delle associazioni nazionali delle autonomie
locali, e' disciplinata la procedura per consentire
alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di
ricorrere a modalita' di riscossione dei tributi nonche'
di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma
diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici,
ovvero tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli
enti locali potranno altresi' stabilire limiti di esenzione
per versamenti e rimborsi di importi valutati di modica
entita' e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni
che escludono o limitano l'utilizzazione di sistemi
di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali
diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,
n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati,
ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo
di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purche'
non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto
conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente
con la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole "sono approvate",
sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti
di proprieta' non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia
di termine, di responsabile del procedimento e di diritto
di accesso ai documenti, ove non gia' vigenti, sono
adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso tale termine il comitato
regionale di controllo nomina un commissario per la
loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli
22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto
dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni
previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia
di disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure
nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo
regolamento di attuazione approvato con regio decreto
31 gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo
4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione,
prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi
31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio
1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994,
n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che
pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese,
societa' e consorzi obblighi in materia di comunicazioni
e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli
obblighi da esse previsti non siano piu' rilevanti ai
fini della lotta alla criminalita' organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita'
di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta
legge, in conformita' a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per
i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni
dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti
di cui al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti
minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente
comma, con riferimento ai settori scientifico- disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire
la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione
sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei
corsi universitari di cui al presente comma, nonche'
di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni
di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96.Con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla
base di criteri di semplificazione delle procedure e
di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti
di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina
concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge
11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il
rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo
3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la
valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei
titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica5 luglio 1989, n. 280, e
la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre
1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.
14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle universita' per stranieri, prevedendo
anche casi specifici in base ai quali e' consentito
l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25
e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni
in materia di requisiti scientifici e professionali
dei predetti professori, di modalita' di impiego, nonche'
di durata e di rinnovabilita' dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6,
e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresi'
norme per la formazione degli insegnanti delle scuole
della regione Valle d'Aosta, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, nonche' delle scuole in lingua
slovena ai fini di adeguarla alle particolari situazioni
linguistiche. Ai predetti fini le regioni Valle d'Aosta
Friuli-Venezia Giulia, nonche' le province autonome
di Trento e di Bolzano possono, sentiti i Ministeri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e della pubblica istruzione, stipulare apposite convenzioni
con universita' italiane e con quelle dei Paesi dell'area
linguistica francese, tedesca e slovena.
Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli
di studio universitari da parte delle universita' nonche'
le modalita' di finanziamento. La stessa disciplina
si applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinita' scientifica e didattica, all'accorpamento
e al successivo aggiornamento dei settori scientifico-
disciplinari, nell'ambito dei quali sono raggruppati
gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza
della titolarita' ai medesimi settori, nonche' i raggruppamenti
concorsuali.
100. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni al
Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonche' con l'evoluzione degli
indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni universita' o istituto di istruzione
universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina
di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano
le modalita' e i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento,
ferma restando la facolta' degli studenti iscritti di
completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai
nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture
didattiche competenti, degli esami sostenuti con esito
positivo.
102. il Consiglio universitario nazionale (CUN)
e' organo elettivo di rappresentanza delle istituzioni
autonome universitarie. Esso formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio
del fondo per il finanziamento ordinario delle universita';
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonche' sull'approvazione
dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori
dell'universita'.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma
102, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica puo' sentire il CUN su altre materie di
interesse generale per l'universita'.
104. Il CUN e' composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle
grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari
individuate, in numero non superiore a quindici, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli
studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i componenti del
medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale
tecnico e amministrativo delle universita'; d) tre membri
eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze
di cui al comma 104 non inficia la valida costituzione
dell'organo.
106. Le modalita' di elezione e di funzionamento
del CUN sono determinate con decreti del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le
competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo
e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma
104, lettera a), e' comunque attribuito ai professori
ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna
area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica
anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione
della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente
legge, gli schemi dei decreti di cui al comma 106 sono
presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni
per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni
dall'emanazione del decreto concernente le modalita'
di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario
del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente
gestione delle risorse economiche e strumentali, le
materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
numeri 2), 3), 4) e 5), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, sono regolate dalle universita', per quanto
riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo
i propri ordinamenti.
I relativi atti regolamentari devono rispettare quanto
stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono
soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo,
scelto tra dirigenti delle universita', di altre amministrazioni
pubbliche, ovvero anche fra estranei alle amministrazioni
pubbliche, e' a tempo determinato di durata non superiore
a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo
3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre
1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto
articolo e' presentata al rettore e da questi trasmessa
al consiglio di amministrazione e al senato accademico.
In prima applicazione il contratto di lavoro e' stipulato
con il direttore amministrativo in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge per la durata
determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico
impiego sono integrate, in sede degli accordi di comparto
previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con
le modalita' di cui all'articolo 50 del medesimo decreto
legislativo, e successive modificazioni, al fine di
tenere in considerazione le professionalita' prodotte
dai diplomi universitari, dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa
allo stato giuridico dei professori universitari e del
relativo reclutamento, il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio
decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta,
da parte delle facolta', di eminenti studiosi, non solo
italiani, che occupino analoga posizione in universita'
straniere o che siano insigniti di alti riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e' abrogato dalla data di emanazione
del predetto decreto.
113. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina
del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
semplificazione delle modalita' di svolgimento del concorso
e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione
al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite
nelle universita', sedi delle facolta' di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni
relative all'accesso alle professioni di avvocato e
notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma
113 costituisce, nei termini che saranno definiti con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato
di concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile
ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini professionali,
sono definiti i criteri per la istituzione ed organizzazione
delle scuole di specializzazione di cui al comma 113,
anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti
a contenuto professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e' delegato
ad emanare, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, finalizzati
alla trasformazione degli attuali Istituti superiori
di educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) possibilita' di istituire facolta' o corsi di laurea
e di diploma in scienze motorie, con il concorso di
altre facolta' o dipartimenti, indicando i settori scientifico-
disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione
sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle
facolta' di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di programmazione universitaria;
c) possibilita' di attivare le facolta' anche mediante
specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo
delle strutture e del personale, nonche' per il mantenimento
dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli
ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto
universitario autonomo o in facolta' di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo
ISEF e con l'inquadramento del personale non docente
nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni
didattiche e del trattamento economico complessivo in
godimento per i docenti non universitari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge
presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali
abbiano svolto attivita' di insegnamento in posizione
di comando, distacco o incarico per almeno un triennio,
con esclusione dall'equiparazione ai professori universitari
di ruolo anche ai fini della valutazione del servizio
pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in
altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui
alla lettera c), delle funzioni e del trattamento economico
complessivo in godimento per il personale tecnico- amministrativo
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi
per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento
vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' previsione delle modalita' di passaggio
dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti
legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilita', per le facolta' universitarie
di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni
con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per
l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per
corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonche'
per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19
novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali
sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari,
anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro
preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle
arti, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali
pareggiati, degli Istituti superiori di educazione fisica,
i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola
di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi
comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento
cui gli stessi danno accesso in base alla normativa
vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attivita' didattiche,
le universita' potranno stipulare apposite convenzioni
con le predette istituzioni e, per quanto riguarda in
particolare l'educazione musicale, con le scuole di
didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12
febbraio 1992, n. 188, e' sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un
titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva
a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche
nonche' agli esami di Stato e ai tirocini pratici post
lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali,
in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili
con i commi da 95 a 118 del presente articolo ed in
particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il
comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo
9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, l'articolo
14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' gli
articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382.
I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere
a) e c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione
di una universita' non statale nel territorio rispettivamente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione
autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati.
L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio
di titoli di studio universitari aventi valore legale,
e' concessa con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa
rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano
e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
Tali decreti sono emanati sentito altresi' l'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario in ordine
alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali,
finanziarie, edilizie, nonche' concernenti l'organico
del personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi
di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti
vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale,
quando i corsi vengano istituiti nel territorio della
provincia di Bolzano e della regione autonoma della
Valle d'Aosta.
I contributi dello Stato in relazione alle strutture
didattiche e scientifiche sono determinati annualmente
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito
stanziamento di bilancio previsto per le universita'
non statali, nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
Le funzioni amministrative, relative agli atenei di
cui al presente comma, in particolare quelle concernenti
gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate
dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la
provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma
della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
e' attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la
potesta' di emanare norme legislative in materia di
finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia
universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione,
anche mediante esproprio, degli immobili necessari.
A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia
esercitera' le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della
Valle d'Aosta della potesta' legislativa nella materia
di cui al presente comma si procedera', successivamente
al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto
speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'universita' degli studi di Trento e gli
atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la
collaborazione scientifica con le universita' e con
i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare
degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze
sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento.
I relativi accordi di collaborazione possono prevedere
l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso
entrambe le universita', sia presso una di esse, nonche'
programmi di ricerca congiunti. Le medesime universita'
riconoscono la validita' dei corsi seguiti ovvero delle
parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso
le universita' e istituzioni universitarie estere, nonche'
i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi
integrati.
123. Gli accordi di collaborazione cui al comma
122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi
di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono
comunicati al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla
loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro
trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti
per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali
dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti
di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma
120 istituito sul territorio della provincia autonoma
di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170
e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati
nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza
e' direttamente riconosciuta, senza esami integrativi,
nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea,
anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate
le corrispondenti facolta'.
Nel caso in cui i medesimi scambi di note prevedano,
per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi,
l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo
unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 e'
subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui
al presente comma, dei corsi universitari che fanno
riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'universita' degli
studi di Trento possono disporre la nomina a professore
di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore,
per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso
universita' straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette
e previste dall'ordinamento universitario italiano,
nella misura massima, per l'universita' di Trento, del
trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche
previste per ciascun tipo di qualifica.
La facolta' di nomina di cui al presente comma si applica
anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta
e del settanta per cento, all'universita' istituita
nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta
e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano;
tali misure possono essere ulteriormente derogate previa
intesa con il Ministro dell'universita' _[8m _[10m e
della ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'universita' degli studi di Trento e gli
atenei di cui al comma 120 possono istituire la facolta'
di scienza della formazione primaria. L'attivazione
del corso di laurea e' subordinata all'avvenuta soppressione
dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali
rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti
magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire
la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale
dell'universita' di Trento, volti al conferimento del
titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi
dell'Unione europea, il medesimo titolo e' rilasciato
dalla universita' di cui al presente comma, limitatamente
ai dottorati di cui e' sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi
di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e' sostituita da una commissione nominata dal rettore,
composta da cinque esperti del settore, di cui almeno
due professori ordinari e un professore associato. Almeno
due componenti della commissione non devono appartenere
alla predetta universita'.
128. La provincia autonoma di Trento puo' disporre
con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, la concessione di contributi a favore
dell'universita' degli studi di Trento per lo sviluppo
della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici
programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della
legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente"
e' sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo
8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dai
seguenti: "Il collegio dei revisori e' composto
da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa
tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna
legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio
non e' rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto
dei criteri da essa stabiliti il Governo puo' prevedere
il trasferimento della gestione di musei statali alle
regioni, alle province o ai comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del
sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali
o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria
amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio
sono di competenza degli uffici o dei comandi a cio'
preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte
le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie
e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle
spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite
anche al personale ispettivo delle aziende esercenti
il trasporto pubblico di persone nelle forme previste
dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse
modalita' di cui al primo periodo del comma 132, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di
circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto
pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera
c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7
marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" e'
sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in tal senso del
consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui
all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772,
con i comuni per il Ministero della difesa provvede
il rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia
di ordinamento degli enti locali e degli istituti di
partecipazione popolare, e' consentito il contemporaneo
svolgimento delle consultazioni referendarie comunali
con i referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella primavera del 1997. Al fine di dare attuazione
a tale disposizione, si applicano le norme relative
alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative
che verranno stabilite, anche in deroga al disposto
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso
decreto sono determinati i criteri di ripartizione delle
spese tra gli enti interessati, in ragione del numero
dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto
degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubbloica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
|
|
|
|
|
 |
| CERTIFICATI
ON-LINE |
|
|
|
|
 |
| NEWS |
|
|
|
29/01/2012
Laterza, un’automedica in regalo al 118
Intervista a Basilio Solazzo, fondatore de “La Luce”: «18 anni fa comprammo l’ambulanza, ma ora ci sono nuovi modi di soccorrere». Dare certezze all’ospedale di Castellaneta. E chiarezza per la Protezione Civile
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


|