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Autocertificazione |
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I certificati da oggi si effettuano anche
on-line, solo su Laterza.org |
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| L'autocertificazione:
Domande e Risposte |
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Cos'è l'autocertificazione?
¬
In quali casi può essere effettuata?
¬
Che validità ha l'autocertificazione?
¬
Chi può usufruire dell'autocertificazione?
¬
Quali sanzioni ci sono per chi falsifica l'autocertificazione?
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| D.
Cos'è l'autocertificazione? |
|
R.
L'autocertificazione è un'autonoma certificazione
che ciascun cittadino può effettuare dichiarando
dati che dovrebbero essere forniti dalla Pubblica Amministrazione.Il
suo scopo è semplificare le procedure burocratiche e
semplificare il rapporto con la Pubblica Amministrazione,
poichè consente al cittadino di autocertificare fatti,
stati e qualità a diretta conoscenza del dichiarante
eliminando la necessità di rivolgersi agli sportelli
degli Enti preposti al normale rilascio.
Essa è disciplinata dalle seguenti Leggi:
-
Legge
4/1/1968 n. 15, Norme sulla documentazione amministrativa
e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;
-
Legge
15/3/97 n. 59, Delega al Governo per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa (c.d. "Bassanini");
-
Legge
15/5/97 n.127, Misure urgenti per lo snellimento
della attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo (c.d. "Bassanini
2");
-
Legge
16/06/1998 n. 191, Modifiche ed integrazioni alle
leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 (c.d. "Bassanini
ter");
-
Regolamento
per la semplificazione delle Norme sulla documentazione
amministrativa, dpr 20.10.1998 n°403.
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| D.
In quali casi può essere effettuata l'autocertificazione?
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R. L'autocertificazione può essere utilizzata
nel rapporto con le Amministrazioni dello Stato (siano
esse centrali che periferiche), compresi gli Istituti
e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie,
le Aziende, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità
Montane, l'ATERP, le Camere di Commercio e qualsiasi
altro Ente pubblico ( compresi gli Enti pubblici economici)
e le imprese che gestiscono servizi pubblici .
Non è invece consentita l'autocertificazione:
-
nei
rapporti con e tra privati.
-
per
gli stati di servizio ed i fogli matricolari
-
per
gli estratti di nascita e di stato civile nei casi
in cui, secondo precise norme, occorra accertare
l'esistenza di eventuali annotazioni
-
nel
caso di certificati medici, sanitari, veterinari,
di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti
poichè non possono essere sostituiti da altro documento,
salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
-
in
tutti i certificati medici e sanitari richiesti
dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica
non agonistica di attività sportive. Essi sono sostituiti
con un unico certificato di idoneità alla pratica
non agonistica di attività sportive rilasciato dal
medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
Gli
impiegati degli enti preposti saranno tenuti,
secondo proprie disposizioni e organizzazioni d'ufficio,
ad accettare le autodichiarazioni indispensabili
per l'attivazione dei servizi richiesti.
In caso di mancata accettazione del documento autocertificato
da parte dell'impiegato, sarà sufficiente richiedere
le generalità e la qualifica dell'impiegato; può anche
richiedere allo stesso e per iscritto il motivo del
rifiuto. Contestualmente il cittadino segnalerà quanto
accaduto al dirigente dell'Ente.
L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni (reclusione
o multa) previste dall'art. 328 del Codice penale per
"omissioni" o "rifiuto d'atti d'ufficio",
nel caso in cui il rifiuto non sia motivato e la motivazione
non venga fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione
dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione
sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento
ne consentono la presentazione in luogo della produzione
di atti di notorietà.
|
| D.
Che validità ha l'autocertificazione?
|
R. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni
(ad es. certificato di nascita, di morte, titolo di studio)
hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni
hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio,
salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano
una validità superiore. Anche i certificati rilasciati
dal casellario giudiziale (certificato penale, certificato
relativo ai carichi pendenti, alla sottoposizione a procedure
fallimentari, ecc.) hanno validità di sei mesi dalla data
di rilascio. I certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni, nonché dai gestori o esercenti di pubblici
servizi anche oltre i termini di validità nel caso in
cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che
le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subito variazioni dalla data di rilascio.
|
| D.
Chi può usufruire dell'autocertificazione?
|
R. Possono usufruire dell'autocertificazione tutti
i cittadini italiani senza alcun limite o riserva.
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano
presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano
le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia (secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223) possono utilizzare le dichiarazioni
sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani.
Nel caso in cui il dichiarante non sa o non può firmare,
la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell'identità del dichiarante.
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| D.
Quali sanzioni ci sono per chi falsifica l'autocertificazione?
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R.
Per coloro i quali hanno effettuato falsificazioni sulle
autocertificazioni sono previste severe sanzioni.
Le Pubbliche Amministrazioni sono infatti tenute ad effettuare
controlli incrociati, anche attraverso strumenti telematici,
per verificare la validità delle informazioni dichiarate
da chi si autocertifica.
L'abuso della fiducia data al cittadino dal Legislatore
permettendogli di sostituire le certificazioni con delle
autodichiarazioni è punita ai sensi del Codice Penale
e dalle leggi speciali in materia, con la reclusione
o la multa.
Si ricorda che anche l'esibizione di un atto contenente
dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto
falso.
Inoltre, ove i reati sopra indicati siano commessi per
ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice nei
casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea
dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
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| CERTIFICATI
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11/05/2008
L’automedica è in arrivo
Costantino (Pd) ristabilisce la verità dei fatti dopo le polemiche inscenate dall’amministrazione comunale di centrodestra
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